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Sent. C. Cass. 02/08/1995, n. 8476

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni - Principio della prevenzione - Operatività - Prima costruzione senza concessione edilizia - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Diritto soggettivo al rispetto - Sussiste - Danno attuale e concreto - Irrilevanza.
1. In tema di distanze tra costruzioni, il principio della prevenzione, nei rapporti tra privati, opera anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta concessione e quindi sia illegittima dal punto di vista urbanistico. 2. In materia di distanze legali sussiste un diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che sorge indipendentemente dall'esistenza di un danno attuale e concreto.

1. Conf. Cass. 6 maggio 1987 n. 4208.[R=W6MA874208] 2. Conf. Cass. 11 luglio 1978 n. 3480.[R=W11L783480] 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 6 luglio 1995 n. 7474.R
Cod. civ. artt. 873, 874 e 875

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