Sent.C. Conti 18/09/1995, n. 119 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 18/09/1995, n. 119

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Divieto - Riferimento ad obbligazioni già perfezionate - Esclusione. 2. Appalti oo.pp. - Concessione - Progetto di massima - Approvazione - Assunzione obbligazioni della P.A. - Inconfigurabilità - Approvazione progetto esecutivo - Necessità.
1. L'espressione normativa secondo la quale non è ammessa la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi (contenuta ad esempio negli artt. 3 1° c. D.L. 11 luglio 1992 n. 333 e 33 2° comma L. 28 febbraio 1986 n. 41) indica in maniera non equivoca che il divieto della facoltà di procedere alla revisione prezzi, dovendo riguardare lavori ed opere da affidarsi, non può che riferirsi ai contratti che saranno stipulati a partire dalla entrata in vigore della relativa normativa; pertanto, detta facoltà deve ritenersi fatta salva per le prestazioni relative ad obbligazioni contrattuali sorte anteriormente. 2. Nei procedimenti per l'affidamento di lavori in regime di concessione, gli elementi essenziali del contratto (prestazione-prezzo), stabiliti in via presuntiva nelle convenzioni di massima, vengono puntualmente definiti nelle convenzioni definitive, dopo l'approvazione del progetto esecutivo (che rappresenta il momento in cui si perfeziona il rapporto obbligatorio); pertanto, prima di ciò, detti elementi non possono assurgere alla qualificazione di oggetto del contratto, in quanto privi di quei requisiti di certezza e di determinatezza che solo il progetto definitivo è in grado di definire.

1a. Come nota 1a. a C. Stato V 1° luglio 1995 n. 7346.[R=WCS1L957346] 2a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato VI 18 luglio 1995 n. 754.R
L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33, 2° c. R

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