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Sent.C. Cass. 06/09/1995, n. 9401

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1. Appalti oo.pp. - Prevenzione infortuni - Obblighi del datore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Obblighi ex art. 2087 Cod. civ. - Verificazione dell'infortunio - Adozione delle cautele previste - Onere di prova del datore di lavoro.
1. L'art. 2087 Cod. civ. impone all'imprenditore l'obbligo fondamentale (sussidiario rispetto alle prescrizioni di specifiche forme antinfortunistiche) di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, sicché, qualora si verifichi l'infortunio sul lavoro, incombe al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto adempimento di tale obbligo, che riguarda non solo le attrezzature, i macchinari ed i servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche l'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

1. Conf. Cass. 29 marzo 1995 n. 3738 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 25 agosto 1995 n. 9000.[R=W25AG959000]
Cod. civ. art. 2087

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