Sent.C. Cass. 11/08/1995, n. 8823 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/08/1995, n. 8823

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1. Appalti - Danni a terzi - Strada pubblica - Situazione di pericolo occulto per l'utente - Configurabilità - Condizioni - Azione ex art. 2043 Cod. civ. - Esperibilità in via esclusiva - Inadempimento di obblighi di manutenzione assunti con convenzione nei confronti dell'Ente proprietario - Ininfluenza ex se.
1. L'utente della pubblica strada in ordine al danno derivatogli dall'uso di essa fruisce, indipendentemente dall'appartenenza della strada al medesimo Ente obbligato alla sua manutenzione, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cod. civ., qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando il danno stesso sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità (cosiddetta insidia), mentre quando, in esito all'accertamento del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato, venga esclusa la sussistenza dell'insidia, in funzione dell'accertata visibilità ed evitabilità dell'ostacolo, non costituisce fonte di responsabilità risarcitoria verso il danneggiato la violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione assunti dall'Ente tenuto alla manutenzione della strada nei confronti dell'Ente proprietario, in base a specifica convenzione, la quale vincola solo i contraenti e non attribuisce ai terzi alcun diritto al suo adempimento.


Cod. civ. artt. 2043 e 2051

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