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Sent. C. Cass. 23/06/1995, n. 7152

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Condutture di acqua, gas e simili - Art. 889, 2° comma Cod. civ. - Distacco di almeno un metro dal confine - Obbligo di rispetto - Installazione di bombola di gas per uso domestico - Diversa disciplina applicabile.
1. L'art. 889, 2° comma Cod. civ., nel prescrivere la distanza di almeno un metro dal confine per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili si riferisce alle condotte o tubazioni che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e comportino quindi un permanente pericolo per il fondo del vicino in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni e fughe, sicché esso non è applicabile ad un manufatto, quale una bombola di gas per uso domestico, non espressamente contemplato nello stesso art. 889 e quindi non assistito da alcuna presunzione di pericolosità, nei cui confronti trova invece applicazione il successivo art. 890, con la conseguenza che la sua pericolosità va accertata in concreto.

1. Ved. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652 R sulla applicabilità dell'art. 889, 2° c., Cod. civ. alle canne fumarie, che sono invece soggette alla disciplina dell'art. 890 Cod. civ. 1a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195.R
Cod. civ. artt. 889 e 890

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