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Sent. C. Cass. 10/01/1995, n. 244

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Spazi di parcheggio - Riserva di proprietà a favore del costruttore - Nullità parziale dei contratti di vendita delle unità immobiliari - Integrazione ope legis. 2. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Spazi di parcheggio - Vendita separata dell'appartamento - Nullità.
1. In considerazione del fatto che la norma imperativa dell'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 ha riconosciuto ai condomini un diritto reale d'uso sugli spazi riservati al parcheggio dei veicoli, nel caso in cui il costruttore dell'edificio, in violazione di tale norma, abbia ceduto le unità immobiliari riservandosi la proprietà dell'area in questione, deve essere dichiarata la nullità dei contratti di vendita dell'area medesima nella parte in cui la sottraggono alla sua destinazione inderogabile, e detti contratti devono ritenersi integrati ope legis col riconoscimento del diritto reale d'uso in favore dei condomini, salvo il diritto del venditore a pretendere dagli acquirenti delle unità immobiliari la maggiorazione del prezzo di vendita. 2. La nullità della vendita di un appartamento, nella parte in cui, rispetto all'area destinata a parcheggio di autovetture ai sensi dell'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, non ne attribuisca all'acquirente la proprietà od altro diritto reale idoneo ad assicurare il godimento senza limiti temporali (salvo restando il proporzionale aumento del prezzo nel rispetto dell'equilibrio delle reciproche prestazioni), discende dall'inderogabilità del vincolo di destinazione di detta area, che, fissato dalla citata norma, è stato da ultimo ribadito dall'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122.

1. Ved. Cass S.U. 18 luglio 1989 n. 3363[R=W18L893363](Sul diritto dei condomini all'uso di spazi a parcheggi). 2. Conf. Cass. 9 maggio 1991 n. 5180.[R=W9MA915180]
L. 6 agosto 1967 n. 765 R; L. 24 marzo 1989 n. 122 R

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