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Sent. C. Stato 28/02/1995, n. 279

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanzione pecuniaria - Ingiunzione di pagamento - Opposizione - Giurisdizione ordinaria o amministrativa.
1. L'opposizione del privato contro l'ingiunzione municipale di pagamento, emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, spetta al giudice ordinario, nella parte in cui contesti l'esperibilità dell'azione di recupero del credito, ovvero la legittimità dei singoli atti del relativo procedimento, ricollegandosi alla tutela del diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale al di fuori dei casi consentiti dalla legge, mentre è devoluta al giudice amministrativo nella parte in cui metta in discussione l'an e il quantum della pretesa del Comune, poiché le posizioni del privato, a fronte dei poteri autoritativi dell'Ente territoriale in materia di determinazione dei contributi relativi alle concessioni edilizie e di determinazione delle sanzioni pecuniarie relative all'edilizia, hanno natura di meri interessi legittimi.

1. Ved. C. Stato V 16 ottobre 1989 n. 650 [R=WCS16O89650] nonché Cass. 13 gennaio 1989 n. 102,[R=W13GE89102] 13 aprile 1989 n. 1753[R=W13A891753] e 20 aprile 1990 n. 3309.[R=W20A903309] 1a. Come nota 1a. a Cass. 10 gennaio 1995 n. 244.R
R.D. 14 aprile 1910 n. 639[R=RD63910]

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