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Sent.C. Conti 08/02/1995, n. 19

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1. Appalti oo.pp. - Varianti - Atti aggiuntivi - Per lavori non accessori alle opere originarie - Illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Varianti - Atti aggiuntivi - Lavori oltre il sesto quinto - Nuova manifestazione di volontà - Configurabilità. 3. Appalti oo.pp. - Varianti - Atti aggiuntivi - Compenso e revisione prezzi - Momento di riferimento - Quello di stipula atti aggiuntivi - Diversa pattuizione - Irrilevanza.
1. Sono illegittimi gli atti aggiuntivi ad un contratto di esecuzione di opera pubblica quando i lavori ivi contemplati non hanno ad oggetto opere accessorie a quelle commesse con i primitivi contratti ma hanno interessato prevalentemente l'esecuzione dell'intera opera da realizzare, per essere conseguenti ad evidenti carenze ed errori delle previsioni progettuali non suffragate a suo tempo da appropriate indagini tecniche. 2. Le variazioni dell'originario progetto di esecuzione di un'opera pubblica che superino il c.d. sesto quinto obbligano il privato appaltatore solo a seguito di una sua nuova manifestazione di volontà che, pur se connessa con quella del precedente contratto, è da questa distinta dando luogo ad un ulteriore ed autonomo consenso negoziale. 3. Nello stabilire il compenso per le opere appaltate con i c.d. atti aggiuntivi deve tenersi conto dei prezzi in vigore all'atto della loro stipula, ed alla revisione prezzi deve procedersi con riferimento alla data dell'affidamento dei lavori aggiuntivi, tanto più quando in essi vengano stabiliti nuovi prezzi,, a nulla rilevando, in presenza del disposto dell'art. 2 L. 22 febbraio 1973 n. 37, che nel contratto suppletivo sia stata inserita una clausola che ha assunto come termine di riferimento i prezzi esistenti alla data dell'offerta che ha dato luogo al contratto principale.


L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2[R=L3773,A=2]

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