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Sent.C. Cass. 13/02/1992, n. 1722

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1. Geometra - Dipendenti USL - Albo professionale - Divieto d'iscrizione - Art. 124 D.M. 30-1-1992 - Previsione dell'iscrizione all'albo per la partecipazione ai concorsi di assistente tecnico - Irrilevanza.
1. I dipendenti delle Unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'ari. 27 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), il T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non può esercitare (fra l'altro) alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei geometri, giusta la previsione dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, mentre non rileva in contrario che l'art. 124 D.M. 30 gennaio 1982, regolante i concorsi per posti di assistente tecnico nelle dette Unità, indichi come specifico requisito di ammissione alle prove di esame l'iscrizione all'albo professionale dei geometri, desumendosi dal contesto della normativa l'obbligatorietà della cancellazione dall'albo una volta conseguita la nomina al posto richiesto.


R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60; D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, art. 27; D.M. 30 gennaio 1982, art. 124

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