Sent.C. Cass. 14/07/1992, n. 8548 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/07/1992, n. 8548

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Custodia dell'opera fino al collaudo - Spese relative - Controversia - Competenza di arbitri o A.G.O. ex art. 42 a 47 Cap. gen.
1. In tema di appalto di opera pubblica, la controversia inerente alle spese per la custodia dell'opera stessa fino al collaudo rientra nella disciplina degli artt 42 e segg. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e, quindi, è devoluta alternativamente alla competenza degli arbitri o del giudice ordinario, da adirsi entrambi nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento adottato in sede amministrativa (termine la cui inosservanza comporta improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio).

1. Ved. Cass. 3 dicembre 1988 n. 6559 R(Nel caso di ingiustificato ritardo del collaudo, l'appaltatore può adire il giudice senza mettere in mora l'amministrazione debitrice).
Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42 ss. [R=DPR106362,A=42]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16 [R=L74181,A=16]

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