Sent. C. Cass. 19/11/1992, n. 12376 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 19/11/1992, n. 12376

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fonti normative - Art. 41 quinquies, 1° c. lett. c) L. 1942 n. 1150 - Inapplicabilità in presenza di regolamento edilizio - Mancanza di specifica disciplina sulle distanze - Ininfluenza.
1. Il regolamento edilizio, ancorché non contenga la specifica disciplina delle distanze fra fabbricati, comporta l'inapplicabilità delle limitazioni poste in materia dall'art. 41 quinquies, 1° c., lett. c) L. 17 agosto 1942 n. 1150, come introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, dovendosi intendere in tal caso adottata dal regolamento la distanza stabilita dall'art. 873 C.c.

1. Conf. Cass. 13 luglio 1991 n. 7804[R=W13L917804].
C.c. art. 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 41 quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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