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Sent. C. Cass. 09/01/1993, n. 145

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pozzetti ed altre opere non menzionate in art. 889 C.c. - Applicabilità dell'art. 889 C.c. - Condizioni
1. L'art. 889 C.c., il quale stabilisce la distanza da osservarsi dal confine per i pozzi, le cisterne, i fossi ecc., mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno; per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie: pozzetti diversi dai pozzi) la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante.

1. Ved. Cass. 8 aprile 1986 n. 2436 [R=W8A862436] (Sulla inapplicabilità dell'art. 889 ai contenitori a tenuta impermeabile).
C.c. art. 889

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