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Sent.C. Cass. 26/03/1993, n. 3606

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità - Elementi da accertare - Valutazione del giudice di merito
1. Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore che, a causa dell'inesistenza di servizi pubblici o della pratica inutilizzabilità dei medesimi, abbia fatto uso di un mezzo di trasporto privato per raggiungere il luogo di lavoro, occorre indagare se la distanza fra tale luogo e la dimora del lavoratore sia ragionevolmente percorribile a piedi od implichi invece la necessità di far uso del mezzo privato (non importa se fornito o no, od autorizzato o no, dal datore di lavoro), risolvendosi la relativa valutazione del giudice del merito (affermativa, nella specie, dell'agevole percorribilità a piedi di un tratto cittadino di milleduecento metri) in un apprezzamento di fatto, che, se adeguamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

1. Ved. Cass. 12 giugno 1982 n. 3583.[R=W12G823583]

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