Sent.C. Cass. 01/02/1993, n. 1221 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP913

Sent.C. Cass. 01/02/1993, n. 1221

44107 44107
1. Appalti - Costruttore venditore - Vendita di edificio da costruire - Sua inosservanza degli obblighi contrattuali - Condanna al loro rispetto anche attraverso demolizioni - Legittimità - Sanzioni per violazione di norme edilizie - Ininfluenza.
1. Nel caso in cui il venditore-costruttore, nel procedere all'edificazione di un fabbricato, non abbia rispettato i propri obblighi contrattuali, la parte acquirente può chiedere al giudice gli opportuni rimedi, tra i quali quello di condannare l'inadempiente al rispetto delle clausole contrattuali, anche, eventualmente, mediante demolizione volta a rendere il bene venduto conforme a quello pattuito, e ciò indipendentemente dalle sanzioni in cui il costruttore può incorrere per violazioni di norme edilizie, le quali possono comportare l'obbligo del risarcimento dei danni a favore dei proprietari dei fondi vicini, ovvero quello della riduzione in pristino in dipendenza del tipo di violazione commesso (art. 872 Cod. civ.).

1. Ved. Cass. 20 dicembre 1989 n. 5757 [R=W20D895757](Sull'inadempimento del costruttore venditore nei confronti dell'acquirente in caso di mancato ottenimento del certificato di abitabilità e delle conseguenze relative).
C.c. art. 872

Dalla redazione