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Sent.C. Cass. 27/04/1993, n. 4959

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Appalti - Equo compenso - Per oneri dovuti a cause geologiche, idriche o simili - Diritto dell'appaltatore ex art. 1664, 2° c., C.c. - Limiti - Eventi conseguenti a fatto dell'uomo - Esclusione.
1. L'art. 1664, 21 c., C.c. - che è applicabile anche agli appalti di opere pubbliche, non trovando ostacoli nella relativa disciplina normativa - attribuisce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta operosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, riconoscendo con l'uso dell'aggettivo «simili» soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico od idrico del suolo o del mare.

1. Conf. Cass. 24 aprile 1992 n. 4940 R
C.c. art. 1664

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