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Sent.C. Cass. 09/07/1993, n. 7543

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1. Geometri - C.N.P.A. - Obbligo di iscrizione - Per tutti gli iscritti nell'Albo - Effettivo svolgimento della professione - Irrilevanza.
1. L'art. 1 L. 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l'iscrizione alla Cassa medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

1. Conf. Cass. 17 giugno 1982 n. 3675.[R=W17G823675]
L. 24 ottobre 1955 n. 990 R; L. 4 febbraio 1967 n. 37, art. 1 R

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