Sent.C. Cass. 16/11/1993, n. 11290 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/11/1993, n. 11290

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1. Consulenza tecnica di parte - Natura di allegazione difensiva - Dissenso del giudice - Motivazione - Non occorre - Condizioni (M.d.r.). 2. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazione alle parti - Obbligo solo per l'inizio delle operazioni (M.d.r.)
1. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio si verifica solo nel caso in cui l'omissione della comunicazione ai consulenti di parti riguardi l'inizio delle operazioni e non anche le ulteriori attività che il consulente d'ufficio ritenga di dovere compiere (M.d.r.). 2. La consulenza tecnica di parte (M.d.r.) costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso qualora ponga a base del proprio convincimento le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio perché in tal senso si devono ritenere disattese le contrarie opinioni del consulente tecnico di parte (M.d.r.).

1. Ved. Cass. 11 dicembre 1992 n. 13109 R, 9 giugno 1992 n. 7088 R 2. Ved. Cass. 27 ottobre 1993 n. 10694 R

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