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Sent. C. Cass. 17/12/1993, n. 12506

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 22 Regolamento edilizio del Comune di Riposto - Prescrizione di distanza minima di 10 metri - Portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione - Applicazione analogica - Esclusione.
1. L'art. 22, 3° c. del Regolamento edilizio del Comune di Riposto, il quale ha recepito la disposizione dell'art. 9, 1° c. D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in base alla previsione dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765) stabilendo una distanza minima di 10 metri da osservarsi per gli edifici di nuova costruzione dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non è applicabile per analogia alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione.


Legge «ponte» L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; Limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9

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