Sent. C. Stato 22/10/1993, n. 912 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 22/10/1993, n. 912

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Funzione - Individuazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamento produttivi - Dimensionamento - Limiti quantitativi - Insussistenza. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Dimensionamento - Criteri - Dati di riferimento - Individuazione. 4. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Inclusione aree di industrie esistenti - Possibilità - Art. 27 L. 1971 n. 865 - Contrasto con artt. 3, 41 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
1. I piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865 assolvono alla duplice funzione di assicurare, da un lato, in coerente sviluppo delle più generiche previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico della zona a destinazione industriale e, dall'altro, di stimolare l'espansione delle attività produttive nel territorio comunale mediante l'acquisizione e la successiva cessione alle imprese interessate delle aree vincolate. 2. I piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865, a differenza dei piani di zona per l'edilizia popolare ed economica, non hanno limiti quantitativi di estensione e possono interessare l'intera zona a destinazione produttiva secondo le previsioni degli strumenti urbanistici generali e ricomprendere anche comparti industriali già esistenti. 3. I piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865 devono rispondere, anche sotto il profilo del dimensionamento, a reali ed accertate esigenze economico-sociali e produttive ed a concrete prospettive di utilizzazione, e non al generico intento di incentivare future, improbabili iniziative imprenditoriali. 4. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui consente di imporre vincoli anche su aree di proprietà di società industriali già insediate e di fatto destinate al completamento degli stabilimenti esistenti.

1. Ved. C. Stato IV 23 novembre 1985 n. 566[R=WCS23N85566] e 24 aprile 1979 n. 297.[R=WCS24A79297] 2. Ved. C. Stato Ap. 16 dicembre 1983 n. 26[R=WCS16D8326] e IV 2-3 marzo 1987 n. 168.[R=WCS2M87168] 3. Ved. C. Stato IV 14 settembre 1989 n. 590.[R=WCS14S89590] 4. Ved. C. Stato Ap. 16 febbraio 1983 n. 26.[R=WCS16F8326]
Cost. artt. 3, 41, 42 1.-2.-3.-4. Legge «sulla casa» L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 27 R

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