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Sent. C. Cass. 24/06/1996, n. 5831

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme urbanistiche nell'interesse generale o integrative del Codice civile - Conseguenze rispettive.
1. In materia di distanze nelle costruzioni, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono un determinato distacco della costruzione al confine, se hanno per scopo di incidere sui rapporti di vicinato al fine di evitare la formazione di interpretazioni nocive all'igiene, alla salute e alla sicurezza degli stessi soggetti interessati dalla costruzione nella zona di confine, devono ritenersi richiamate negli artt. 873 e segg. Cod. civ., con conseguente applicazione del principio della prevenzione (sostituita alla metà della distanza di metri tre di cui al menzionato art. 873 la metà della maggiore distanza minima stabilita nei regolamenti locali, principio che non è invece applicabile quando l'imposizione di una determinata distanza dal confine prevista nei regolamenti anzidetti mira a soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali (quali, ad esempio, l'assetto urbanistico di una certa zona o l'ornato pubblico), nel qual caso - salve le eccezioni previste dallo stesso strumento urbanistico - la distanza dal confine è assoluta.

1. Ved. Cass. 2 agosto 1990 n. 7747[R=W2AG907747] (Con riferimento alla maggiore gravosità delle limitazioni in materia di distanze).
Cod. civ. artt. 872 e 873

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