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Sent.C. Cass. 05/06/1996, n. 5264

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1. Professionista - Responsabilità - Condotta omissiva - Affermazione della responsabilità e determinazione del danno - Presupposti - Attività omessa - certezza morale della vantaggiosità - Necessità.
1. L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subìto dal cliente presuppongono l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale che gli effetti di quella della sua diversa attività, ove svolta, sarebbero stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente.

1. Ved. Cass. 28 aprile 1994 n. 4044 R
Cod. civ. art. 2236

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