Sent.C. Cass. 24/10/1996, n. 9303 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP565

Sent.C. Cass. 24/10/1996, n. 9303

43759 43759
1. Appalti - Dipendenti dell'appaltatore - Azione contro il committente ex art. 1676 Cod. civ. per il pagamento di retribuzioni - Competenza del Pretore giudice del lavoro - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Irrilevanza.
1. La domanda ai sensi dell'art. 1676 Cod. civ., proposta dall'ausiliare dell'appaltatore verso il committente per conseguire (nei limiti di quanto dovuto dal committente all'appaltatore) il soddisfacimento del suo credito retributivo, appartiene al Pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 Cod. proc. civ., atteso che tale azione (la quale è del tutto autonoma da quella esperibile nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro e può dunque esplicarsi davanti al giudice del lavoro anche in caso di sopravvenuto fallimento del detto datore) trova fondamento non nel rapporto di appalto (che rileva solo strumentalmente) bensì nel rapporto di locatio operarum.

1. Sull'azione contro il committente ved. "Sui diritti e doveri dei dipendenti dell'appaltatore".
Cod. civ. art. 1676; Cod. proc. civ. art. 409

Dalla redazione