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Sent.C. Cass. 23/09/1996, n. 8396

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio durante il percorso tra abitazione e luogo di lavoro con mezzo proprio - Indennizzabilità dell'infortunio - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subìto dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso casuale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all'art. 16 Cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza fra tali luoghi appaia ragionevole. (Nella specie l'impugnata sentenza - cassata dalla Corte suprema - aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere con un motociclo, anziché a piedi come per sua abitudine - la breve distanza fra la sua abitazione e la fermata del mezzo pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro).

1. Conf. Cass. 2 aprile 1992 n. 4062 [R=W2A924062] (Nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo, in particolare, che la distanza di circa 300 metri intercorrente fra l'abitazione del lavoratore e la fermata del mezzo pubblico non rendeva necessario l'uso del mezzo proprio che aveva usato il lavoratore infortunatosi nel percorso dalla sua abitazione al luogo di lavoro).
T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2

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