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Sent.C. Cass. 10/07/1996, n. 6282

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Dovere di vigilanza dell'appaltatore - Infortunio mortale per manovra del lavoratore estremamente pericolosa e non necessaria - Esonero responsabilità dell'imprenditore.
1. In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subìto da un suo dipendente, l'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioè all'ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, la responsabilità del datore di lavoro (che, anche in caso di assoluzione, può essere valutata dal giudice civile quando l'I.N.A.I.L. non abbia preso parte al giudizio penale o non sia stato posto in grado di intervenirvi) va totalmente esclusa se l'infortunio (nella specie, mortale) accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso, estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di tale condotta ne comporta l'imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza.


T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, artt. 10 e 11

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