FAST FIND : GP449

Sent.C. Cass. 16/03/1996, n. 2205

43643 43643
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Finalità - Richiesta per ricerca di fatti non provati o per supplire alla mancata offerta di prove - Inammissibilità - Limiti - Esigenza di specifiche cognizioni tecniche per l'accertamento di determinate situazioni di fatto - Onere di precisazione del richiedente.
1. In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ed offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto col ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe dovuto influire sulla decisione impugnata.

1. Ved. Cass. 4 marzo 1995 n. 2514 [R=W4M952514](Sulle ipotesi in cui la consulenza tecnica può costituire fonte di prova). 1a. Come nota 1a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 132.R
Cod. proc. civ. artt. 61 e 191

Dalla redazione