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Sent.C. Cass. 27/02/1996, n. 1530

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1. Progettista - Ingegnere e architetto - Obbligazione di risultato - Garanzia per difformità o vizi dell'opera - Operatività - Committente convenuto per il pagamento del compenso - Eccezione di inadempimento - Proponibilità da parte dell'interessato - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
1. L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 Cod. civ.; inoltre, il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

1. Ved. Cass. 19 luglio 1993 n. 8033 R 1a. Come nota 1a. a C. Conti, Sardegna 13 gennaio 1996 n. 1/R.
Cod. civ. art. 2226

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