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Sent.C. Cass. 16/02/1996, n. 1208

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Progettista di opera edilizia - Obbligo di rispetto delle norme giuridiche per l'edificazione - Inosservanza - Inadempimento con colpa grave - Configurabilità - Conseguenze.
1. Nel caso in cui il contratto d'opera concerna la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; per cui gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente, compromettendo il rilascio della concessione, non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subìto in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera.

1. Ved. Cass. 27 gennaio 1977 n. 404.[R=W27GE77404]
Cod. civ. artt. 1176, 1218 e 2236

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