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Sent.C. Conti 13/01/1996, n. 1

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1. Progettista - Di opera pubblica - Eventuali responsabilità - Giurisdizione Corte dei conti - In mancanza di formale incarico.
1. Il privato professionista che ha svolto in mancanza di qualunque incarico formale una sola attività di progettazione di un'opera pubblica, la quale spetta istituzionalmente agli uffici tecnici dell'ente pubblico chiamati a svolgerla in via normale, si assoggetta a tutta la normativa del D.M. 29 maggio 1895 e conseguentemente, entrando in rapporto di servizio con l'Amministrazione, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti per le responsabilità causalmente riferibili alla prestazione resa.


D.M. 29 maggio 1895

Dalla redazione