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Sent.C. Stato 27/02/1996, n. 196

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1. Appalto oo.pp. - Gara - Esclusione - Per procedimento penale a carico di rappresentante d'impresa - Illegittima.
1. Nel sistema della L. 8 agosto 1977 n. 584, l'esclusione da una gara pubblica di appalto può essere disposta solo nei confronti di «chi abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sia moralità professionale» (art. 13 primo comma) per cui la pendenza di un procedimento penale a carico del rappresentante dell'impresa partecipante non è causa diretta di esclusione, tale pendenza potendo se mai giustificare la sospensione, da parte del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, dall'efficacia dell'iscrizione nell'Albo medesimo (art. 20 L. 10 febbraio 1962 n. 57) e, con essa, far venire meno un requisito di partecipazione alla gara.

1. Ved. C. Stato IV 15 marzo 1986 n. 160[R=WCS15M86160]. 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 2 gennaio 1996 n. 16.R
L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 20[R=L5762,A=20]; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 13, 1° c.[R=L58477,A=13]

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