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Sent. C. Cass. pen. 03/10/1997, n. 9011

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Ultimazione di immobile - Ex art. 31 L. 1985 n. 47 - Effetti in tema di fabbricato privo di tamponature. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Condono - Art. 39 L. 1994 n. 724 - Edificio di oltre 750 m3 - Ripartizione in più unità immobiliari - Possibilità.
1. La nozione di «ultimazione» dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanatoria edilizia delle opere abusive deve essere in ogni caso tratta dalla formulazione dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (secondo il quale si intendono ultimati gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente) essendo la normativa del 1985 espressamente richiamata dalla L. 23 dicembre 1994 n. 724; pertanto, anche le tamponature dei muri rientrano sicuramente nel concetto di «rustico» di cui si richiede l'ultimazione indipendentemente dal fatto che siano o debbano essere eseguite in muratura o con pannelli prefabbricati, né può trovare applicazione qualunque altra regolamentazione che modifichi, con il significato della norma, il contenuto del precetto penale; in tal senso deve essere disapplicata la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985, nella parte in cui prevede che deve essere considerato ultimato il fabbricato privo di tamponature, quando è previsto che le stesse debbano essere eseguite in prefabbricato. 2. Ai fini dell'applicabilità del condono edilizio, l'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 fa rinvio ai capi IV e V L. 28 febbraio 1985 n. 47; pertanto, nel caso di un immobile che superi complessivamente la cubatura di 750 m³, ma che sia diviso in più unità immobiliari, è possibile presentare domanda - ed ottenere il condono con riferimento a ciascuna di esse; tuttavia, è necessario che l'immobile nel suo complesso sia ultimato quanto meno allo stato di rustico, secondo la definizione che di tale concetto dà l'art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47; la possibilità di sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza della L. 23 dicembre 1994 n. 724 è riferibile a quei pochissimi casi nei quali tali parti abbiano una totale autonomia strutturale e funzionale rispetto a quelle non ancora ultimate.

1. Secondo la citata Circ. Min. ll.pp. 30 luglio 1985 n. 3357/25, § 3.4, 4° comma, «Non può escludersi che possa considerarsi ultimato un edificio privo delle tamponature, quando le chiusure esterne siano previste non in laterizio ma in materiali o strutture prefabbricate da applicare, quali potrebbero essere vetrate che formano parete o infissi che chiudono le aperture della intelaiatura».
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31R; L. 23 dicembre 1994 n. 724 art. 39R

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