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Sent. C. Cass. 11/08/1997, n. 7469

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pozzi, cisterne, fossi e tubi - Esecuzione di opere per estrarre acque dal sottosuolo - Condizioni.
1. Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 C.c., deve astenersi da attività che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto, salvo che per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto all'utilizzazione fattane non sussista il pericolo di limitarla o di comprometterla.

1. Conf. Cass. 19 giugno 1995 n. 6928 R Cod. civ. - Art. 889 (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi). Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

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