FAST FIND : GP326

Sent.C. Cass. 12/11/1997, n. 11162

43520 43520
1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Esecuzione e manutenzione delle opere - Rispetto norme di comune prudenza e diligenza e del principio del neminem laedere - Necessità.
1. La pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere di beni demaniali, i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 Cod. civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo.

1. Conf. Cass. 25 giugno 1997 n. 5670.[R=W25G975670]
Cod. civ. art. 2043

Dalla redazione