Sent. C. Cass. 26/08/1997, n. 8014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 26/08/1997, n. 8014

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1. Appalti oo.pp. - Riserve dell'appaltatore - Iscrizione non tempestiva - Decadenza - Rinunzia dell'amministrazione - Inammissibilità. 2. Appalti oo.pp. - Dovere di buona fede, correttezza e cooperazione dell'amministrazione.
1. Negli appalti di opere pubbliche, la circostanza che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile non consente di ritenere disponibile anche la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento. Tale ente è, infatti, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può, per questo, rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'amministrazione stessa di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili. (Nella specie, l'appaltatore-costruttore di alloggi popolari si doleva del fatto che l'amministrazione committente non era intervenuta presso le locali autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico contro i provvedimenti di requisizione del sindaco e della mancata impugnazione dei provvedimenti stessi dinanzi al giudice amministrativo.

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