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Sent.C. Cass. 07/08/1997, n. 7287

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Associazione temporanea di imprese - Riunione orizzontale- Accordo interno di esclusione di talune imprese dall'esecuzione lavori - Nullità. 2. Appalti oo.pp. - gare - Associazione temporanea di imprese - Morte del titolare di una delle Imprese riunite - Prosecuzione del rapporto - Eredi del titolare deceduto - Azione per far valere i diritti maturati dal dante causa - Temporanea improcedibilità ex art. 44 Capitolato generale del 1962 - Applicabilità.
1. In caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, ai sensi degli artt. 20 e segg. L. 8 agosto 1977 n. 584, ad una riunione di Imprese c.d. orizzontale (cioè senza parti dell'opera assegnate a determinate Imprese riunite), è affetto da nullità l'accordo interno fra le singole Imprese in forza del quale taluna di esse viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltati; infatti, pur nel silenzio della direttiva comunitaria n. 305 del 1971 e della menzionata legge n. 584 del 1977 di attuazione della stessa, riguardo ai rapporti interni fra Imprese riunite, deve ritenersi che un accordo siffatto sia idoneo a frustrare lo scopo principale della temporanea associazione, ravvisabile, nella sopraindicata ipotesi di integrazioni orizzontali, nell'esigenza di assicurare attraverso il concorso degli apporti di tutte le Imprese, il buon andamento e il risultato finale dei lavori appaltati, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari in possesso delle Imprese singole, per cui la mancata realizzazione di un siffatto scopo configura un'ipotesi di frode in danno dell'Amministrazione committente per elusione di norme imperative, con conseguente nullità dell'accordo costituente lo strumento per tale elusione. 2. In caso di aggiudicazione di un appalto di opera pubblica ad una riunione di Imprese, la prosecuzione del rapporto di appalto, ancorché soggettivamente novato (in parte) per la morte del titolare di una delle Imprese riunite, comporta la persistente applicabilità della relativa disciplina anche in ordine all'azionabilità nei confronti dell'appaltante, nonché delle Imprese superstiti eventualmente coinvolte) dei diritti sorti in capo all'Impresa di cui il titolare sia successivamente deceduto, con la conseguenza che la correlata domanda giudiziale degli eredi rimane soggetta alla condizione di (temporanea) improcedibilità prevista dall'art. 44 Capitolato generale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in relazione alla necessità del preventivo collaudo.

1. La sentenza cita la Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 305 che è stata abrogata insieme con le successive disposizioni che l'hanno modificata dall'art. 36, 1° c., della Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37, la quale l'ha praticamente sostituita. Cita anche la L. 8 agosto 1977 n. 584, abrogata dall'art. 36, 1° comma del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 che l'ha sostanzialmente sostituita (agli artt. 20 ss. della prima corrispondono gli artt. 22 ss. della seconda). 2. L'art. 44 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 1962 n. 1063 tratta del «tempo del giudizio arbitrale». Ved. Cass. 2 marzo 1996 n. 1650 R 28 aprile 1995 n. 4726 R.
Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 305; L. 8 agosto 1977 n. 584, artt. 20[R=L58477,A=20] ss. D. Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, artt. 22 ss.; Dir. CEE 14 giugno 1993, n. 37 Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 44[R=DPR106362,A=44]

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