FAST FIND : GP86

Sent.C. Conti 04/03/1997, n. 38

43280 43280
1. Opere pubbliche - Concessione - Obblighi del concessionario circa le procedure di scelta del contraente - Omessa pubblicità - Illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Modificazioni del soggetto partecipante - Divieto.
1. Ai sensi degli artt. 9-12 L. 8 agosto 1977 n. 584, il concessionario di opera pubblica, al quale vengono trasferite potestà e funzioni pubbliche, ha l'obbligo giuridico di osservare la normativa contrattuale pubblica, sia nazionale che comunitaria; pertanto, l'assenza di pubblicità di una procedura di selezione di un contraente è illegittima e non può essere considerata come mera irregolarità formale, visto che essa arreca pregiudizio diretto alla funzione di garanzia che la disciplina tende ad assicurare e, contrastando coi principî di trasparenza e di par condicio dei soggetti che partecipano alle procedure concorsuali, costituisce vizio invalidante la regolarità dell'affidamento. 2. Nel settore delle opere pubbliche, sia la normativa comunitaria sia quella italiana hanno previsto minuziose disposizioni volte ad accertare le qualità personali dell'appaltatore, sotto i profili tecnico e morale; pertanto, è generalmente vietata la modificabilità del soggetto partecipante alla gara, così come è vietata alla Pubblica amministrazione di concludere contratti di appalto con soggetti che non abbiano preso parte alla gara medesima.


L. 8 agosto 1977, n. 584, artt. 9 e 12[R=L58477,A=9]

Dalla redazione