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Sent.C. Cass. 10/01/1997, n. 169

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Mancanza per fatto della P.A. - Riduzione unilaterale del prezzo per inadempienza dell'appaltatore - Inammissibilità - Anche per inadempienze risultanti da verbali di collaudo in corso d'opera.
1. Nell'appalto di opera pubblica, qualora il collaudo finale sia mancato per fatto dell'Amministrazione, quest'ultima non può unilateralmente ridurre il corrispettivo in relazione ad inadempienze dell'appaltatore, delle quali manca, in tal caso, il necessario accertamento in via formale e definitiva, non sostituibile dalle risultanze di eventuali verbali di collaudo in corso d'opera.

1. Sul ritardo del collaudo per fatto della P.A. e sui conseguenti diritti dell'Impresa ved. Cass. 28 ottobre 1995 n. 11312 R e 8 luglio 1995 n. 7550 R (Azione esperibile dall'appaltatore), 19 novembre 1992 n. 12381 R (Obbligo P.A. di risarcimento danni), 2 novembre 1992 n. 11880 R (Diritto dell'appaltatore agli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata di saldo in conseguenza del ritardato collaudo), 9 giugno 1987 n. 5019 [R=W9G875019] (Permane la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo del collaudo, anche se questo è stato affidato a soggetto estraneo all'Amministrazione), C. Conti 28 novembre 1985 n. 1601 [R=WCO28N851601], Cass. 17 gennaio 1985 n. 113 R (Maggiori spese per vigilanza e custodia dell'opera).
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 91 ss.; [R=RD25MA95,A=91] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 38[R=DPR106362,A=38]

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