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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 23/11/2010, n. 20
L.R. Molise 23/11/2010, n. 20
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[Premessa] |
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Art. 21. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 31. L'articolo 8 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - Attività commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali 1. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale. 2. E' individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. |
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Art. 41. L'articolo 9 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani 1. Nei comuni, nelle frazioni ed a |
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Art. 51. L'articolo 14 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 14 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni l |
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Art. 61. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunto il seguente: "Art. 14-bis - Disposizioni particolari e sanzioni 1. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturn |
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Art. 71. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 33/1999, in principio del Titolo VII (Vendite straordinarie), |
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Art. 81. L'articolo 15 della legge regionale n.33/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 15 - Vendite di liquidazione 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; d) trasformazione o rinnovo dei locali. |
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Art. 101. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis - Ve |
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Art. 111. L'articolo 17 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 17 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie 1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello: a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita; b) la data |
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Art. 121. L'articolo 18 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: "Art.18 - Osservatorio regionale del commercio 1. E' istituito l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni: a) monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale della regione; b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territo |
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Art. 131. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/1999, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di Isernia o cinquecento associati nell'ambito della provincia di Campobasso". |
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Art. 141. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunta la seguente letter |
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Art. 151. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo piano di assegnazione dei contributi previsto al |
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Art. 161. Per la prima applicazione della presente legge, i sindaci pubblicano entro il 15 gennaio 2011 il c |
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Art. 171. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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