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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.P. Trento 25/06/2010, n. 1531
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- Delib. G.P. 01/07/2011, n. 1427
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- Delib. G.P. 26/07/2013, n. 1553
- Delib. G.P. 20/12/2013, n. 2712
- D. Pres. P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.
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[Premessa] |
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Testo del provvedimentoIl Relatore comunica: con l’articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con il quale è stato modificato l’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, R approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. R Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l’immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell’edilizia sostenibile, in attesa dell’approvazione da parte dei comuni di eventuali misure più favorevoli. In particolare, il comma 3 dell’articolo 86 prevede che con deliberazione della Giunta Provinciale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza; b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali. Il comma 3 bis dell’articolo 86 dispone altresì che le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. Il comma 3 ter dell’articolo 86 ha previsto altresì dei criteri di scomputo degli indici edilizi immediatamente applicabili in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3. Ne consegue che in seguito all’approvazione del presente provvedimento cessano di applicarsi le disposizioni del predetto comma 3 ter che si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni di questa deliberazione. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, sono riportati i criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla letter |
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Allegato 1 - Criteri di scomputo dagli indici edilizi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 86 della legge provinciale 3 marzo 2008, n. 1I presenti criteri si applicano ai nuovi edifici, alle sostituzioni edilizie, alle demolizioni con ricostruzione e agli interventi su edifici esistenti “con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo” N5 e sostituiscono le disposizioni transitorie di cui all’articolo 86, comma 3 ter, della L.P. 4/2010. Rimangono ferme le disposizioni specifiche in materia di distanze previste per gli edifici esistenti. Murature perimetrali: non sono computate le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale “ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti” N5 per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di 20 cm (in caso di utilizzo di materiali analoghi a quelli delle stesse murature o materiali isolanti sintetici o di origine petrolchimica tipo EPS, XPS o similari), elevabili a 25 cm in caso di utilizzo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Solai: non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di 20 cm (all’intradosso o all’estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controlla |
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Allegato 2 - Incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoriaGli incrementi di cui alla tabella di questo Allegato si applicano tenuto conto della tabella riportata nell’Allegato B del citato decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze e la non applicazione della misura agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. “Si precisa in particolare che, secondo quanto precisato nell’Allegato A del citato regolamento sulla certificazione energetica, l’Allegato B al medesimo regolamento, che considera i valori in kWh/mq, trova applicazione diretta per gli edifici con destinazione residenziale, alberghiera ed extra-alberghiera; per gli edifici con destinazione diversa la classe energetica di cui all’Allegato B è ricavata dalla Tabella 4 dell’Allegato A, che considera i valori in kWh/m³. N6 Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione la classe energetica dell’edificio è estesa anche alle singole unità immobiliari facenti parte dell’edificio medesimo. Le percentuali di incremento volumetrico previste dalla tabella si applicano in modo progressivo, secondo il principio degli scaglioni. A titolo esemplificativo, si riportano due casi di interventi.
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Allegato 3 - Domanda di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti |
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