Articolo abrogato dalla L.P. 09/04/2009, n. 1.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - Consulta dei musei

1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 è istituita la consulta provinciale dei musei nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

2. La consulta è composta:

a) dall'assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua tedesca, che la presiede, o da un suo delegato;

b) dall'assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua italiana, quale vice-presidente o da un suo delegato;

c) dall'assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua ladina, se nominato o, in difetto, da un esperto designato dalla Consulta culturale per il gruppo linguistico ladino, di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

d) dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali;

e) dal direttore di uno dei musei provinciali;

f) dal direttore del Museo diocesano;

g) da tre esperti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, di cui uno di madrelingua italiana;

h) da un rappresentante dei musei e delle raccolte di privati.

3. Le proposte per i membri di cui alle lettere e), g) e h) devono pervenire alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di proposte la Giunta provinciale è autorizzata a nominare autonomamente i relativi membri.

4. La composizione della consulta, eccettuato il membro di cui alla lettera c) del comma 2, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

5. La consulta è convocata dal presidente e delibera in presenza di almeno 6 membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio competente o un funzionario da questo delegato.

7. La consulta dei musei svolge oltre alle funzioni elencate negli articoli 7 e 9 della presente legge, un'attività consultiva nelle materie di cui all'articolo 1, su richiesta della Giunta provinciale o dell'assessore competente in materia.

8. Ai membri della consulta vengono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.”

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