Articolo abrogato dalla L.P. 09/04/2009, n. 1.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Sedi periferiche

1. Per realizzare le finalità indicate nei rispettivi statuti i musei provinciali possono istituire sedi periferiche. L'istituzione di sedi periferiche è subordinata all'approvazione della Giunta provinciale previo parere della consulta dei musei di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge.”

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