Articolo abrogato dal D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284, così recitava:

“Art. 11. Deliberazioni dei comitati

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.”

Dalla redazione