Articolo abrogato dal D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284, così recitava:

“Art. 6. Componenti effettivi e supplenti

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.”

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