N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 04/04/2013 n. 4. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale 2/2002) - 1. L’articolo 58 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, comma 31, della legge regionale 29/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 58 - (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive)

1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.

2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell’articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.”.”

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