Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23. - (Polizia mineraria)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

2. In tali materie il Presidente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.”

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