Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19. - (Vigilanza)

1. La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, con le modalità definite all’articolo 4, comma 1, segnalano alla Regione eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla Regione e nelle concessioni di cui all’articolo 11.

3. La Regione segnala alle province ed alla Città metropolitana di Torino, eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime.”

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