N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato con decorrenza 01/10/2015. Di seguito il testo dell’articolo nella versione precedente.

1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

5. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.

6. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione di tipo mafioso.

Dalla redazione