N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13. - Marcatura CE

1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.

2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali pertinenti, di cui all'art. 3, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE di cui all'allegato VII annesso al presente decreto.

3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento può essere adottato nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.”

Dalla redazione