N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5. - Norme armonizzate

1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse.

2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa il comitato TCAM (telecommunications conformity assessment and market surveillance committee), istituito dalla Commissione europea per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate.”

Dalla redazione