Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 01/07/1980, n. 285 (L. 08/08/1980, n. 441) la data prevista nel primo comma dell'art. 77 della presente legge, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 30/04/1981, n. 168 (L. 27/06/1981, n. 331) il termine del 31 dicembre 1980, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della presente legge, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale.

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