Comma abrogato dalla L.R. 23/04/2007, n. 9, così recitava:

“1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), dopo le parole: “e degli altri soggetti di gestione associata” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci,”.”

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